Aspetti legali

Le procedure odierne che riguardano la fecondazione in vitro si sono moltiplicate e, accanto ad esse, hanno avuto larga produzione anche atti normativi e proposte di legge che hanno l’obiettivo di inquadrare la procedura e regolamentarla al fine di prevenirne abusi o superamenti di limite.

Una molteplicità di procedure che, insieme al concepimento naturale, si attestano come soluzioni idonee a risolvere il problema specifico relativo al concepimento e più in generale alla realizzazione della speranza di genitorialità, desiderio che rappresenta una delle «pulsioni fondamentali dell’animo umano; i figli sono la proiezione nel futuro dei genitori (anche dal punto di vista biologico), ma anche di un gruppo sociale e, più estensivamente, del genere umano».

Tanti sono gli interrogativi che accompagnano la materia e i vari Paesi hanno sentito la necessità di regolamentarla più o meno restrittivamente. Quello che fa propendere per l’una o l’altra posizione è il valore che si riconosce al diritto alla procreazione, ovvero se questo debba o meno essere ritenuto assoluto al di là delle singole circostanze in cui si trova il titolare del diritto in oggetto.

In Spagna la materia è disciplinata dalla Legge n. 35 del 1988, modificata poi dalla Legge n. 45 del 2003. «Ogni donna potrà essere destinataria o utente delle tecniche regolamentate nella presente Legge, purché abbia consentito alla loro utilizzazione in modo libero, cosciente, espresso e per iscritto. Dovrà avere almeno 18 anni e piena capacità d’agire. […] Se coniugata, sarà inoltre necessario il consenso del marito […] tranne nel caso in cui i coniugi fossero separati con sentenza definitiva di divorzio o separazione, o di fatto o per mutuo accordo che consti in maniera facente fede». La legislazione spagnola garantisce a prescindere l’assolutezza del diritto alla procreazione.

Diversa invece è la realtà del nostro Paese, non solo per il ritardo con cui il legislatore ha messo mano alla disciplina, ma anche per il quadro della stessa così come risulta dalla Legge n. 40 del 2004. La mancanza di una legge nel periodo precedente al 2004 ha aperto scenari particolari accompagnati da un generale “disorientamento” in una materia non solo delicata ma caratterizzata da pregnanti risvolti in chiave etica, morale e giuridica. La legge in Italia giunge solo nel 2004, molto più tardi in confronto agli altri Paesi europei, con notevoli restrizioni rispetto alle discipline previste negli altri stati.

La Legge in oggetto riguarda la regolamentazione della procreazione medicalmente assistita ma anche la tutela dello stesso concepito. In Italia è possibile l’accesso alla procreazione medicalmente assistita solo quando questa sia finalizzata al superamento dei problemi riproduttivi inerenti alla sterilità e infertilità della coppia che derivi o da causa inspiegata o causa certa adeguatamente documentata medicalmente. Appare chiara la tutela da una parte del diritto alla procreazione, dall’altra la salvaguardia del concepito. Ne è testimonianza il divieto di fecondazione assistita da parte di soggetti affetti da malattie genetiche, i quali, per la preoccupazione di trasmetterle ai propri figli, vi si sottoponevano al fine di creare in vitro gli embrioni per poi farli analizzare e all’esito della diagnosi genetica decidere o meno se proseguire nella procedura. Ora tutto questo è vietato dalla Legge 40/04 anche perché il legislatore ha avuto timore per la sorte di tutti quegli embrioni che avrebbero manifestato l’incidenza della malattia genetica.

Inoltre in Italia l’approvazione della legge nel 2004 ha scatenato importanti discussioni in termini di opinione pubblica: accanto a chi riteneva che la PMA potesse essere un notevole contributo alla scienza e a coloro che risultavano affetti da problemi riproduttivi, c’era anche chi desiderava che le tecniche in oggetto fossero sottoposte ad una rigida regolamentazione, che giungeva fino al divieto di alcune attività ritenute moralmente illecite.

Nell’ambito della materia il nostro legislatore ha previsto posizioni fortemente restrittive. La Legge 40/04 è il chiaro esempio di come il legislatore abbia tentato di districarsi in una materia non semplice che ha forti implicazione scientifiche e, al tempo stesso, tante non trascurabili sfaccettature date dalla molteplicità di opinioni giuridiche e pubbliche. Si è cercato infatti di coniugare, anche se in modo imperfetto, le contrastanti esigenze di tutela: quella di genitorialità e quella del concepito.

D’altronde, però, a differenza della morale che riguarda la scelta che ognuno di noi nel proprio intimo prenderebbe, una legge, per quanto imperfetta, deve garantire la libertà stessa di scegliere.

Bibliografia
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Canestrari S., Ferrando G., Mazzoni CM., Rodotà S., Zatti P., Il Governo del Corpo, Trattato di Biodiritto, Tomo II, Milano, Giuffrè Editore, 2011
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Flamigni C., La procreazione assistita, Bologna, Il Mulino, 2002
Mezzetti E., La tutela penale dell’incolumità individuale in una prospettiva di riforma. I Delitti di percosse e di lesioni (a cura di Ramacci F), Torino, Giappichelli, 1998

Sitografia
http://www.treccani.it/enciclopedia/fecondazione-assistita_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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